Art. 41

Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006

In vigore dal 20 feb 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006 Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue: 1. All' è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La Francia può accordare un aiuto nazionale per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi fino ad un massimo di 60 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e di 90 milioni di EUR dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 in poi. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano all'aiuto di cui al presente paragrafo. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.» 2. All' il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a: (milioni di EUR) Esercizio finanziario 2007 Esercizio finanziario 2008 Esercizio finanziario 2009 Esercizio finanziario 2010 e successivi Dipartimenti francesi d'oltremare 126,6 133,5 140,3 143,9 Azzorre e Madeira 77,9 78,0 78,1 78,2 isole Canarie 127,3 127,3 127,3 127,3»
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