Art. 41
Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006
In vigore dal 20 feb 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006
Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:
1.
All' è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. La Francia può accordare un aiuto nazionale per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi fino ad un massimo di 60 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e di 90 milioni di EUR dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 in poi.
Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano all'aiuto di cui al presente paragrafo.
Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.»
2.
All' il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:
(milioni di EUR)
Esercizio finanziario 2007
Esercizio finanziario 2008
Esercizio finanziario 2009
Esercizio finanziario 2010 e successivi
Dipartimenti francesi d'oltremare
126,6
133,5
140,3
143,9
Azzorre e Madeira
77,9
78,0
78,1
78,2
isole Canarie
127,3
127,3
127,3
127,3»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:318:oj#art-41