Art. 16

Tassa sulla produzione

In vigore dal 20 feb 2006
Tassa sulla produzione 1.   A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 è riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti. 2.   La tassa sulla produzione è fissata a 12 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l'isoglucosio, la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero. 3.   Lo Stato membro addebita l'intero importo della tassa sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione. Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione. 4.   Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare fino al 50 % della tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di cicoria.
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