Art. 17

Accreditamento degli operatori

In vigore dal 20 feb 2006
Accreditamento degli operatori 1.   A richiesta, gli Stati membri accreditano le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell', paragrafo 2, a condizione che queste: a) comprovino la propria capacità professionale di produzione; b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli correlati al presente regolamento; c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca dell'accreditamento. 2.   Le imprese accreditate forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione: a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro; b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni delle scorte di zucchero; c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita.
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Accreditamento degli operatori (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo