Art. 13
Zucchero industriale
In vigore dal 20 feb 2006
Zucchero industriale
1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 2 qualora:
a)
siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi accreditati a norma dell';
e
b)
siano stati consegnati all'utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
2. La Commissione redige l'elenco dei prodotti per la cui produzione è utilizzato zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
L'elenco comprende in particolare:
a)
bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e i quantitativi di sciroppo da spalmare e quelli da trasformare in «Rinse appelstroop»;
b)
taluni prodotti industriali senza zucchero ma la cui lavorazione richiede l'impiego di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;
c)
taluni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isloglucosio o sciroppo di inulina.
3. I prodotti elencati all', paragrafo 1, lettere da b) a e) possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non siano disponibili zucchero o zucchero importato eccedenti, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo.
La restituzione alla produzione è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l'industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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