Art. 12
Campo d'applicazione
In vigore dal 20 feb 2006
Campo d'applicazione
Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all':
a)
può essere utilizzato per la trasformazione di alcuni prodotti indicati all',
b)
può essere riportato alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, a norma dell',
c)
può essere utilizzato ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006,
oppure
d)
può essere esportato, entro i limiti quantitativi fissati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo di eccedenza di cui all'.
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