Art. 15
Prelievo di eccedenza
In vigore dal 20 feb 2006
Prelievo di eccedenza
1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo di eccedenza:
a)
lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell' e i quantitativi di cui all', lettere c) e d);
b)
lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all', paragrafo 2;
c)
lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell' e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all', paragrafo 3.
2. Il prelievo di eccedenza è fissato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 ad un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
Storico versioni
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