Art. 14

Riporto di zucchero eccedente

In vigore dal 20 feb 2006
Riporto di zucchero eccedente 1.   Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile. 2.   Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1: a) informano lo Stato membro interessato anteriormente ad una data da stabilirsi da tale Stato: — tra il 1o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso, in merito ai quantitativi di zucchero di canna che vengono riportati; — tra il 1o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso, in merito agli altri quantitativi di zucchero o sciroppo di inulina che vengono riportati; b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. 3.   Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di riporto di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva. 4.   I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.
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Riporto di zucchero eccedente (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo