Art. 10

Gestione delle quote

In vigore dal 20 feb 2006
Gestione delle quote 1.   Le quote fissate nell'allegato III sono adattate entro il 30 settembre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ed entro e non oltre la fine di febbraio della campagna precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Gli adeguamenti risultano dell'applicazione degli , del paragrafo 2 del presente articolo, dell' e dell' del presente regolamento e dell' del regolamento (CE) n. 320/2006. 2.   Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, la Commissione decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011. 3.   Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.
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Gestione delle quote (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo