Art. 8
Quota supplementare di zucchero
In vigore dal 20 feb 2006
Quota supplementare di zucchero
1. Entro il 30 settembre 2007 le imprese produttrici di zucchero possono chiedere allo Stato membro di stabilimento l'assegnazione di una quota supplementare di zucchero.
Le quote supplementari massime di zucchero per Stato membro sono indicate nell'allegato IV, punto I.
2. Sulla scorta delle domande, lo Stato membro stabilisce in base a criteri oggettivi e non discriminatori i quantitativi accettabili. Qualora la somma delle domande di quantitativi supplementari superi il quantitativo nazionale disponibile, lo Stato membro interessato procede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi accettabili. I quantitativi risultanti sono la quota supplementare assegnata alle imprese interessate.
3. Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico pari a 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.
4. Lo Stato membro addebita l'intero prelievo unico versato in virtù del paragrafo 3 alle imprese stabilite sul suo territorio a cui è stata assegnata una quota supplementare.
Le imprese produttrici di zucchero versano il prelievo unico entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 28 febbraio 2008.
5. Le quote supplementari non si considerano assegnate alle imprese produttrici di zucchero che non abbiano versato il prelievo unico entro il 28 febbraio 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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