Art. 6

Accordi interprofessionali

In vigore dal 20 feb 2006
Accordi interprofessionali 1.   Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto, di fornitura, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole stabilite nell'allegato II. 2.   Le condizioni di compravendita delle barbabietole e delle canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie. 3.   Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di: — zucchero di quota o — zucchero fuori quota. 4.   Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni: a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, primo trattino, per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero previsto come base nel contratto, b) la resa corrispondente stimata. Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari. 5.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura per un quantitativo di barbabietole corrispondente al loro zucchero di quota, al prezzo minimo delle barbabietole di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero. 6.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3 e 4. 7.   In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro prende, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per tutelare gli interessi delle parti.
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Accordi interprofessionali (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo