Art. 4
Rilevamento dei prezzi
In vigore dal 20 feb 2006
Rilevamento dei prezzi
La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, che comprende un dispositivo di pubblicazione dei livelli dei prezzi del mercato dello zucchero.
Tale dispositivo si basa sulle informazioni presentate dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori attivi negli scambi commerciali di zucchero. Le informazioni sono trattate in modo riservato. La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non permettano di identificare i prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.
Storico versioni
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