Art. 7
Ripartizione delle quote
In vigore dal 20 feb 2006
Ripartizione delle quote
1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato III.
2. Gli Stati membri assegnano una quota ad ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e accreditata a norma dell'.
Ad ogni impresa è assegnata una quota pari al totale delle quote A e B assegnate alla stessa impresa a norma del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la campagna 2005/2006.
3. In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
Storico versioni
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