Art. 9

Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio

In vigore dal 20 feb 2006
Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio 1.   Per la campagna di commercializzazione 2006/07 alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 alla quota totale di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta una quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell', paragrafo 2. 2.   L'Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, a richiesta, alle imprese stabilite sui rispettivi territori una quota aggiuntiva di isoglucosio nel periodo a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 fino alla campagna 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono indicate nell'allegato IV, punto II. 3.   Le quote assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico pari a 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:318:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo