Art. 11
Riassegnazione della quota nazionale
In vigore dal 20 feb 2006
Riassegnazione della quota nazionale
1. Uno Stato membro può ridurre la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio,
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fino al 25 % per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006
e
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fino al 10 % per la campagna 2008/2009 e quelle seguenti.
2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell'allegato V e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro in questione assegna i quantitativi ritirati a norma dei paragrafi 1 e 2 ad una o più imprese stabilite sul suo territorio, che detengano o meno quote.
Storico versioni
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