Art. 11

Riassegnazione della quota nazionale

In vigore dal 20 feb 2006
Riassegnazione della quota nazionale 1.   Uno Stato membro può ridurre la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio, — fino al 25 % per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 e — fino al 10 % per la campagna 2008/2009 e quelle seguenti. 2.   Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell'allegato V e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero. 3.   Lo Stato membro in questione assegna i quantitativi ritirati a norma dei paragrafi 1 e 2 ad una o più imprese stabilite sul suo territorio, che detengano o meno quote.
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