Art. 18

Ammasso privato e intervento

In vigore dal 20 feb 2006
Ammasso privato e intervento 1.   Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario registrato si situa al di sotto del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenendo conto della situazione del mercato, può essere concesso un aiuto per l'ammasso privato di zucchero bianco alle imprese a cui è stata assegnata una quota di zucchero. 2.   Durante le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori di zucchero acquistano, sino a concorrenza di un quantitativo totale di 600 000 tonnellate espresso in zucchero bianco per campagna di commercializzazione nella Comunità, lo zucchero bianco o lo zucchero greggio che viene loro offerto, purché tale zucchero: — sia stato prodotto entro quota e fabbricato con barbabietole o canne raccolte nella Comunità; — sia oggetto di un contratto di magazzinaggio stipulato tra l'offerente e l'organismo di intervento. Gli organismi d'intervento acquistano all'80 % del prezzo di riferimento fissato all' per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, quest'ultimo è adattato applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo. 3.   Gli organismi d'intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione durante la quale ha luogo la vendita. Tuttavia, può essere deciso, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, che gli organismi d'intervento: a) pratichino un prezzo di vendita uguale o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, quando lo zucchero è destinato: — all'alimentazione degli animali, oppure — all'esportazione tal quale, o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, o in una delle merci di cui all'allegato VII del presente regolamento; b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, e operanti nell'ambito di operazioni specifiche di aiuti di emergenza, un quantitativo di zucchero facente parte delle loro scorte, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente.
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