Art. 23
Titoli di importazione e di esportazione
In vigore dal 20 feb 2006
Titoli di importazione e di esportazione
1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all', paragrafo 1, eccetto quelli indicati alla lettera h), sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Tuttavia, possono essere previste deroghe se per la gestione di determinate importazioni di zucchero non sono necessari titoli di importazione.
2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli del presente regolamento, dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (9) e l'applicazione degli accordi conclusi in forza dell'articolo 133 e dell'articolo 300 del trattato.
3. I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.
Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non sono realizzate entro il periodo di validità o lo sono solo parzialmente.
4. Il periodo di validità dei titoli è stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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