Art. 25

Misure di salvaguardia

In vigore dal 20 feb 2006
Misure di salvaguardia 1.   Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all', paragrafo 1, subisca o rischi di subire turbative gravi che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all' del trattato, si possono applicare agli scambi misure adeguate, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa. 2.   Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. 3.   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione a norma del paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la misura di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita. 4.   Tuttavia, le misure applicabili ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, adottate in virtù del presente articolo, si applicano in ottemperanza al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio del 22 dicembre 2004 relativo al regime comune applicabile alle importazioni (10).
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