Art. 26

Dazi all'importazione

In vigore dal 20 feb 2006
Dazi all'importazione 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all', paragrafo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune. 2.   In deroga al paragrafo 1, per garantire l'adeguato approvvigionamento del mercato comunitario mediante l'importazione dai paesi terzi la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l'applicazione di dazi all'importazione sui seguenti prodotti: — zucchero greggio destinato alla raffinazione, di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 , — melassi di cui al codice NC 1703 . 3.   Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero di cui al codice NC 1701 e sull'isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
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