Art. 27

Gestione delle importazioni

In vigore dal 20 feb 2006
Gestione delle importazioni 1.   Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all', paragrafo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni da stabilirsi dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, lettera e), tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. 2.   Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite») possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all'importazione. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi di importazione cif della partita di cui trattasi. I prezzi cif all'importazione sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto. 3.   Può essere altresì imposto un dazio addizionale all'importazione se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti («volume limite»).
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Gestione delle importazioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo