Art. 29
Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione
In vigore dal 20 feb 2006
Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione
1. In deroga all', paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 1 796 351 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
Nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:
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296 627 tonnellate per la Francia;
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291 633 tonnellate per il Portogallo;
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19 585 tonnellate per la Slovenia;
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59 925 tonnellate per la Finlandia;
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1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.
2. Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di:
a)
50 000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2007/2008 e 100 000 tonnellate a partire dalla campagna 2008/2009. Tali quantitativi sono accordati all'Italia nelle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009;
b)
30 000 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 e 35 000 tonnellate aggiuntive a decorrere dalla campagna di commercializzazione nel corso della quale la quota dello zucchero è stata ridotta almeno del 50 %.
I quantitativi di cui alla lettera b) del primo comma interessano lo zucchero di canna greggio e sono riservati, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato come una raffineria a tempo pieno.
3. I titoli d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati esclusivamente alle raffinerie a tempo pieno per quantitativi non superiori a quelli che possono essere importati nel quadro del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1 e 2. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
Il presente paragrafo si applica per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.
4. L'applicazione di dazi all'importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10 , originario degli Stati elencati nell'allegato VI, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a permettere l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Il quantitativo complementare è fissato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, in base al bilancio tra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la stima del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione per la relativa campagna di commercializzazione. Tale bilancio può essere rivisto secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, nel corso della campagna di commercializzazione e può basarsi sulle stime storiche forfettarie dello zucchero greggio destinato al consumo.
Storico versioni
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