Art. 30
Prezzo garantito
In vigore dal 20 feb 2006
Prezzo garantito
1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente:
a)
dai paesi meno sviluppati nell'ambito del regime di cui agli del regolamento (CE) n. 980/2005;
b)
dagli Stati di cui all'allegato VI del presente regolamento per il quantitativo complementare di cui all', paragrafo 4.
2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.
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