Art. 32
Campo di applicazione delle restituzioni all'esportazione
In vigore dal 20 feb 2006
Campo di applicazione delle restituzioni all'esportazione
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), tal quali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per lo zucchero ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d) e g), come tali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII.
In tal caso, l'ammontare della restituzione è fissato, per tonnellata di sostanza secca, tenuto conto in particolare di quanto segue:
a)
della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91 ;
b)
della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera c);
c)
degli aspetti economici delle esportazioni previste.
3. La restituzione concessa per lo zucchero greggio della qualità tipo definita nell'allegato I non può essere superiore al 92 % di quella concessa per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo zucchero candito.
4. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
Storico versioni
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