Art. 34

Limiti delle esportazioni

In vigore dal 20 feb 2006
Limiti delle esportazioni Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:318:oj#art-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo