Art. 34

Limiti delle esportazioni

In vigore dal 20 feb 2006
Limiti delle esportazioni Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.
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Limiti delle esportazioni (Art. 34 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo