Art. 34 · Limiti delle esportazioni

Art. 34

Limiti delle esportazioni

In vigore dal 20 feb 2006
Limiti delle esportazioni Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.
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