Art. 33
Fissazione della restituzione all'esportazione
In vigore dal 20 feb 2006
Fissazione della restituzione all'esportazione
1. I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:
a)
più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori,
b)
meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione.
2. La restituzione all'esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
La restituzione all'esportazione è fissata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
La restituzione può essere fissata:
a)
periodicamente,
b)
mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.
Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
3. Per i prodotti di cui all', paragrafi 1 e 2, esportati come tali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione di un titolo d'esportazione.
L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all', paragrafi 1 e 2, esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile a tale data:
a)
alla destinazione indicata sul titolo;
o, in alternativa:
b)
se del caso, per l'effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore all'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
4. L'applicazione del disposto del paragrafo 3 può essere estesa ai prodotti esportati sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (11). Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.
Storico versioni
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