Art. 28
Contingenti tariffari
In vigore dal 20 feb 2006
Contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
a)
un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
b)
un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo);
c)
un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.
Storico versioni
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