Art. 24

Regime di perfezionamento attivo

In vigore dal 20 feb 2006
Regime di perfezionamento attivo Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti di cui all', paragrafo 1, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Regime di perfezionamento attivo (Art. 24 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo