Art. 21

Nomenclatura combinata

In vigore dal 20 feb 2006
Nomenclatura combinata Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.
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Nomenclatura combinata (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo