Art. 42
Misure specifiche
In vigore dal 20 feb 2006
Misure specifiche
Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
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