Art. 44
Misure transitorie
In vigore dal 20 feb 2006
Misure transitorie
Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, possono essere adottate misure:
a)
per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007, riducendo in particolare la quantità che può essere prodotta entro quota, e la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento
e
b)
per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C di cui all' del regolamento (CE) n. 1260/2001, evitando al contempo di perturbare il mercato dello zucchero nella Comunità.
Storico versioni
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