Art. 37
Turbative del mercato
In vigore dal 20 feb 2006
Turbative del mercato
In caso di incremento significativo o riduzione significativa dei prezzi registrati sul mercato comunitario e qualora:
—
siano già state adottate tutte le misure previste dagli altri articoli del presente regolamento,
e
—
la situazione rischi di continuare a perturbare o a minacciare di perturbare il mercato,
possono essere adottate ulteriori misure necessarie.
Storico versioni
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