Art. 37

Turbative del mercato

In vigore dal 20 feb 2006
Turbative del mercato In caso di incremento significativo o riduzione significativa dei prezzi registrati sul mercato comunitario e qualora: — siano già state adottate tutte le misure previste dagli altri articoli del presente regolamento, e — la situazione rischi di continuare a perturbare o a minacciare di perturbare il mercato, possono essere adottate ulteriori misure necessarie.
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