sciroppo di inulina

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio

Fonte: reg-2006-02-20-320art. 2

il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2. 5) «zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di quo

Fonte: reg-2006-02-20-318art. 2
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