Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 feb 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;
2)
«sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio;
3)
«accordo interprofessionale»:
a)
l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di venditori, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure
b)
l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, dall'altro, da un’organizzazione di venditori riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure
c)
in assenza di accordi ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure
d)
in assenza di accordi ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti.
4)
«campagna di commercializzazione»: il periodo che inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. In via eccezionale la campagna di commercializzazione 2006/2007 ha inizio il 1o luglio 2006;
5)
«raffineria a tempo pieno»: un'unità di produzione:
—
la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione
o
—
che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005;
6)
«quota»: qualsiasi quota per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina assegnata a un'impresa conformemente all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2 e all' del regolamento (CE) n. 318/2006 del 20 febbraio 2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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