Art. 8

Aiuto transitorio per le raffinerie a tempo pieno

In vigore dal 20 feb 2006
Aiuto transitorio per le raffinerie a tempo pieno 1.   Un aiuto transitorio è concesso alle raffinerie a tempo pieno per permettere loro di adattarsi alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità. 2.   A questo fine un importo di 150 milioni di EUR è reso disponibile per l'insieme delle quattro campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. L'importo fissato al primo comma è suddiviso come segue: — 94,3 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno nel Regno Unito, — 24,4 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Portogallo, — 5,0 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Finlandia, — 24,8 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Francia, — 1,5 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Slovenia. 3.   L'aiuto è concesso sulla base di un piano aziendale approvato dagli Stati membri relativo all'adattamento della situazione della raffineria a tempo pieno interessata alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero. Gli Stati membri concedono l'aiuto sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.
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