Art. 10

Limiti finanziari

In vigore dal 20 feb 2006
Limiti finanziari 1.   L'aiuto di cui agli richiesto per una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è concesso unicamente nei limiti degli stanziamenti disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione. 2.   Qualora, sulla base delle domande presentate per una campagna di commercializzazione e considerate ammissibili dallo Stato membro interessato, l’importo complessivo dell’aiuto da accordare oltrepassi il limite per la suddetta campagna, l'aiuto sarà concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di aiuto (secondo il principio «primo arrivato primo servito»). 3.   Gli aiuti di cui agli sono indipendenti dall'aiuto di cui all'. 4.   L'aiuto alla ristrutturazione di cui all' è pagato in due rate: — il 40 % nel giugno della campagna di commercializzazione di cui al paragrafo 2 dell', e — il 60 % nel febbraio della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia la Commissione può decidere di suddividere la rata di cui al secondo dei precedenti trattini in due pagamenti: — un primo pagamento nel febbraio della campagna di commercializzazione successiva, e — un secondo pagamento in una fase successiva, allorché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione. 5.   La Commissione può decidere di rinviare il pagamento degli aiuti di cui agli finché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione.
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