Art. 9

Aiuto transitorio a taluni Stati membri

In vigore dal 20 feb 2006
Aiuto transitorio a taluni Stati membri Nel contesto del programma di ristrutturazione nazionale di cui all', paragrafo 3: a) un aiuto non superiore a 9 milioni di EUR è concesso all'Austria per gli investimenti in centri di raccolta della barbabietola da zucchero e di altre infrastrutture logistiche rese necessarie in conseguenza della ristrutturazione. b) un aiuto non superiore a 5 milioni di EUR è concesso in Svezia a vantaggio diretto o indiretto dei bieticoltori di Gotland e Öland che rinunciano alla produzione di zucchero nell'ambito del processo nazionale di ristrutturazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:320:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo