Art. 9
Aiuto transitorio a taluni Stati membri
In vigore dal 20 feb 2006
Aiuto transitorio a taluni Stati membri
Nel contesto del programma di ristrutturazione nazionale di cui all', paragrafo 3:
a)
un aiuto non superiore a 9 milioni di EUR è concesso all'Austria per gli investimenti in centri di raccolta della barbabietola da zucchero e di altre infrastrutture logistiche rese necessarie in conseguenza della ristrutturazione.
b)
un aiuto non superiore a 5 milioni di EUR è concesso in Svezia a vantaggio diretto o indiretto dei bieticoltori di Gotland e Öland che rinunciano alla produzione di zucchero nell'ambito del processo nazionale di ristrutturazione.
Storico versioni
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