Art. 6
Aiuto alla diversificazione
In vigore dal 20 feb 2006
Aiuto alla diversificazione
1. Un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero può essere concesso in uno Stato membro per quanto riguarda la quota di zucchero alla quale hanno rinunciato le imprese stabilite nel suddetto Stato membro in una delle seguenti campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
2. L'importo totale dell'aiuto disponibile nei confronti di uno Stato membro è stabilito sulla base di:
—
109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2006/2007,
—
109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2007/2008,
—
93,80 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2008/2009,
—
78,00 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2009/2010.
3. Gli Stati membri che decidono di concedere l'aiuto alla diversificazione di cui al paragrafo 1 o l'aiuto transitorio di cui all' elaborano programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle regioni interessate ed informano la Commissione di tali programmi.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, per essere ammessi a beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, gli interventi di diversificazione corrispondono a uno o più interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Gli Stati membri fissano i criteri per distinguere gli interventi per i quali può essere concesso un aiuto alla diversificazione dagli interventi per i quali il sostegno della Comunità può essere concesso a titolo del regolamento (CE) n. 1698/2005.
L'aiuto di cui al paragrafo 1 non è superiore ai massimali previsti per la partecipazione del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.
5. Interventi di diversificazione che differiscono dagli interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono ammessi a beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 a condizione che siano conformi ai criteri indicati all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato e in particolare alle intensità di aiuto e ai criteri di ammissibilità stabiliti negli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura.
6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione previsti al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma permettessero la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100 %, lo Stato membro interessato contribuirebbe almeno nella misura del 20 % della spesa ammissibile. In tal caso gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:320:oj#art-6