Art. 7
Aiuto supplementare alla diversificazione
In vigore dal 20 feb 2006
Aiuto supplementare alla diversificazione
1. L'importo totale di aiuto disponibile nei confronti di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 2 è aumentato:
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del 50 % a seguito della rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro nella misura di almeno il 50 % ma meno del 75 %;
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di un altro 25 % a seguito della rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro nella misura di almeno il 75 % ma meno del 100 %;
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di un altro 25 % a seguito della completa rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro.
L'aumento è disponibile nella campagna di commercializzazione nel corso della quale la quantità di quota nazionale di zucchero alla quale si è rinunciato raggiunge, secondo i casi, il 50, il 75 o il 100 %.
2. Lo Stato membro interessato decide se l'aiuto relativo all'aumento previsto al paragrafo 1 è concesso per gli interventi di diversificazione di cui all', paragrafo 1 e/o ai coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione. L'aiuto ai coltivatori è concesso sulla base di criteri obbiettivi e non discriminatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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