Art. 5

Decisione sull'aiuto alla ristrutturazione e sui controlli

In vigore dal 20 feb 2006
Decisione sull'aiuto alla ristrutturazione e sui controlli 1.   Entro la fine del mese di febbraio precedente la campagna di commercializzazione di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri decidono in merito alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, la decisione relativa alla campagna di commercializzazione 2006/2007 è adottata entro il 30 settembre 2006. 2.   L'aiuto alla ristrutturazione è concesso se lo Stato membro ha stabilito, previa accurata verifica, che: — la domanda contiene gli elementi di cui all', paragrafo 2; — il piano di ristrutturazione contiene gli elementi di cui all', paragrafo 3; — le misure e le azioni descritte nel piano di ristrutturazione sono conformi alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale; e — le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nel fondo di ristrutturazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione. 3.   Se una o più delle condizioni previste nei primi tre trattini del paragrafo 2 non sono rispettate, la domanda per l'aiuto alla ristrutturazione è rinviata all'interessato, il quale è informato delle condizioni che non sono rispettate. Egli può in seguito ritirare o completare la domanda. 4.   Fermi restando gli obblighi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri procedono al monitoraggio, al controllo e alla verifica dell'attuazione del piano di ristrutturazione, quale è stato approvato.
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