Art. 3
Aiuto alla ristrutturazione
In vigore dal 20 feb 2006
Aiuto alla ristrutturazione
1. Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1o luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:
a)
rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o
b)
rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
o
c)
rinunci a una parte della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.
Quest'ultima condizione non si applica:
—
per il solo impianto di trasformazione in Slovenia, né
—
per il solo impianto di lavorazione della barbabietola in Portogallo,
esistenti il 1o gennaio 2006.
Ai fini del presente articolo, si considera che lo smantellamento degli impianti di produzione durante la campagna 2005/2006 sia effettuato nella campagna 2006/2007.
2. L'aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna nel corso della quale si è proceduto alla rinuncia delle quote a norma del paragrafo 1 e soltanto per la quantità di quota alla quale si è rinunciato e che non è stata riassegnata.
Si può rinunciare alla quota soltanto previe consultazioni nel quadro del pertinente accordo interprofessionale.
3. Il completo smantellamento degli impianti di produzione richiede:
a)
la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,
b)
la chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento dei relativi impianti di produzione nel termine di cui alla lettera d) dell', paragrafo 2,
e
c)
il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell', paragrafo 2. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.
4. Lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiede:
a)
la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,
b)
lo smantellamento degli impianti di produzione che non saranno più usati per la nuova produzione e che erano destinati alla produzione dei prodotti di cui alla lettera a) e utilizzati a tal fine nel termine di cui alla lettera e) dell', paragrafo 2,
c)
il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell', paragrafo 2, per quanto necessario a motivo della cessazione della fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a). Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.
5. L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata è
a)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) di
—
730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
—
730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
—
625,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
—
520,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010.
b)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b) di
—
547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
—
547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
—
468,75 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
—
390,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010.
c)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) di
—
255,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
—
255,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
—
218,75 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
—
182,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010.
6. Un importo di almeno il 10 % dell'aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato per:
—
i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che hanno fornito tali prodotti nel termine che precede quello indicato al paragrafo 2 per la produzione di zucchero o sciroppo di inulina a titolo della quota pertinente alla quale si è rinunciato,
e
—
i fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato sotto contratto con i loro macchinari agricoli per i coltivatori, per i prodotti e nel termine di cui al primo trattino.
Previa consultazione con le parti interessate, gli Stati membri fissano la percentuale applicabile nonché il termine di cui al primo comma, purché sia assicurato un equilibrio valido sotto il profilo economico tra gli elementi del piano di ristrutturazione come previsto all', paragrafo 3.
Gli Stati membri concedono l'aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite risultanti dal processo di ristrutturazione.
L'importo risultante dall'applicazione del primo e secondo comma è detratto dall'importo applicabile indicato al paragrafo 5.
Storico versioni
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