Art. 11
Contributo temporaneo per la ristrutturazione
In vigore dal 20 feb 2006
Contributo temporaneo per la ristrutturazione
1. Un contributo temporaneo per la ristrutturazione è versato per campagna di commercializzazione per tonnellata di quota dalle imprese a cui è stata assegnata una quota.
Le quote alle quali un'impresa ha rinunciato a partire da una data campagna di commercializzazione a norma dell’, paragrafo 1, non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione né per tale campagna né per le campagne successive.
2. L’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di inulina è fissato a:
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126,40 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
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173,8 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
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113,3 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
Il contributo temporaneo per la ristrutturazione per campagna di commercializzazione per l'isoglucosio è fissato a un importo pari al 50 % degli importi fissati nel primo comma.
3. Gli Stati membri sono responsabili nei confronti della Comunità della riscossione dell'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione sul loro territorio.
Gli Stati membri versano l'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione al fondo di ristrutturazione in due rate:
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il 60 % entro il 31 marzo della campagna di commercializzazione considerata;
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il 40 % entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
4. Se l'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione non è versato entro la data stabilita, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, trattiene un importo equivalente a quello del contributo non versato dagli anticipi mensili sull’imputazione delle spese effettuate dallo Stato membro in questione ai sensi dell’, paragrafo 1 e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere tale decisione, la Commissione offre allo Stato membro la possibilità di formulare osservazioni entro un termine di due settimane. Le disposizioni dell’ del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (9) non si applicano.
5. Gli Stati membri ripartiscono la totalità degli importi dei contributi temporanei per la ristrutturazione dovuti ai sensi del paragrafo 3 tra le imprese operanti sul loro territorio in funzione della quota assegnata nella campagna di commercializzazione considerata.
Le imprese versano il contributo temporaneo per la ristrutturazione in due rate:
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il 60 % entro fine febbraio della campagna di commercializzazione considerata;
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il 40 % entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva.
Storico versioni
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