Art. 12

Modalità di applicazione

In vigore dal 20 feb 2006
Modalità di applicazione Le modalità di applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti stabiliti all’ e ai provvedimenti necessari per ovviare a difficoltà transitorie, sono adottate secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1258/1999, o, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:320:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo