Art. 12
Modalità di applicazione
In vigore dal 20 feb 2006
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti stabiliti all’ e ai provvedimenti necessari per ovviare a difficoltà transitorie, sono adottate secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1258/1999, o, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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