Art. 12 · Modalità di applicazione

Art. 12

Modalità di applicazione

In vigore dal 20 feb 2006
Modalità di applicazione Le modalità di applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti stabiliti all’ e ai provvedimenti necessari per ovviare a difficoltà transitorie, sono adottate secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1258/1999, o, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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