Art. 14

Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005

In vigore dal 20 feb 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005 Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è così modificato: 1) All’, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera: «e) l’aiuto alla ristrutturazione, l'aiuto alla diversificazione, l'aiuto supplementare alla diversificazione e l'aiuto transitorio di cui agli del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (*1). (*1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.» " 2) L’articolo 34 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera: «c) gli importi del contributo temporaneo per la ristrutturazione riscossi a norma del regolamento (CE) n. 320/2006.» b) al paragrafo 2, i termini «Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c)»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3) Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per analogia, alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»
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