Art. 14
Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005
In vigore dal 20 feb 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è così modificato:
1)
All’, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«e)
l’aiuto alla ristrutturazione, l'aiuto alla diversificazione, l'aiuto supplementare alla diversificazione e l'aiuto transitorio di cui agli del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (*1).
(*1)
GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.»
"
2)
L’articolo 34 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
«c)
gli importi del contributo temporaneo per la ristrutturazione riscossi a norma del regolamento (CE) n. 320/2006.»
b)
al paragrafo 2, i termini «Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c)»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3)
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per analogia, alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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