Art. 13

Misure specifiche

In vigore dal 20 feb 2006
Misure specifiche In caso di emergenza, le misure necessarie e giustificate per risolvere particolari problemi d’ordine pratico sono adottate secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1258/1999 o, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie.
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Misure specifiche (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/320) — Testo vigente | Portale Normativo