Art. 1
Fondo di ristrutturazione temporaneo
In vigore dal 20 feb 2006
Fondo di ristrutturazione temporaneo
1. È istituito il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (in appresso denominato «fondo di ristrutturazione»).
Il fondo di ristrutturazione fa parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
2. Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli .
3. Il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’ è un’entrata destinata al fondo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Gli eventuali importi residui di cui il fondo di ristrutturazione disponga dopo aver finanziato le spese di cui al paragrafo 2 sono assegnati al FEAGA.
4. Il presente regolamento non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.
Storico versioni
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