Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 4
Giudice di sorveglianza
In vigore dal 12 lug 1931
I1 giudice di sorveglianza esercita la vigilanza sulla esecuzione delle pene detentive, visitando ogni due mesi gli stabilimenti ed accertando se sono state osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Dei risultati delle visite fa relazione al Ministero.
Il giudice delibera sugli oggetti seguenti:
a) mutamento dello stabilimento speciale, durante l'esecuzione della pena (° cpv.);
b) ammissione del condannato maggiore degli anni diciotto in sezioni speciali, nel caso dell';
c) provvedimenti per il condannato ritenuto non adatto alla vita in comune ();
d) assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale e revoca di essa ();
e) trasferimento del condannato ad una casa di punizione e da questa allo stabilimento ordinario ();
f) trasferimento del condannato ad una casa di rigore o ad una casa per minorati fisici o psichici ();
g) trasferimento del condannato, al quale sia sopravvenuta un'infermità psichica, in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia ();
h) ammissione al lavoro all'aperto e revoca del provvedimento ( cpv. del codice penale e 120 di questo regolamento;
i) inammissibilità della domanda di liberazione condizionale manifestamente infondata ();
l) reclami concernenti la determinazione della remunerazione ();
m) reclami concernenti le spese di mantenimento del liberando infermo ().
Il giudice, inoltre, dà parere circa:
a) l'ammissione alla liberazione condizionale ( cpv. del codice penale e 192 di questo regolamento);
b) la proposta della concessione di grazia da parte dei direttori ().
Storico versioni
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