Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 40
Proposte di assegnazione
In vigore dal 12 lug 1931
Il pubblico ministero o il pretore competente per la esenzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, nel termine di giorni quindici da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, trasmette al Ministero la proposta di assegnazione allo stabilimento di pena.
Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse ed il giudice non ha stabilito nella sentenza di condanna in quale degli stabilimenti speciali deve essere scontata la pena (° cpv. cod. pen.), il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede il giudice che ha pronunciato la condanna, affinché stabilisca in quale degli stabilimenti speciali deve essere eseguita la pena. Il pretore provvede d'ufficio.
Se la diversità di condizioni personali risulta da sentenze di condanna diverse, il provvedimento è richiesto al giudice o è dato dal pretore che ha pronunciato la condanna alla pena detentiva più grave; e se si tratta di pene di pari gravità il provvedimento è richiesto al giudice o è dato dal pretore che ha pronunciato l'ultima, condanna.
In ogni caso in cui occorre modificare la decisione durante l'esecuzione della pena, il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza del luogo in cui il condannato sconta la pena, di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore.
Alle proposte di assegnazione devono essere alligati la copia della sentenza di condanna e, quando occorre, la copia dei provvedimenti indicati nei tre capoversi precedenti, oltre i fogli informativi secondo il mod. 3.
Storico versioni
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