Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 37
Assegnazione agli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare
In vigore dal 12 lug 1931
Agli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare possono esser assegnati i condannati all'ergastolo e i condannati alla reclusione a norma degli del codice penale.
Non possono esservi assegnati i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell' di questo regolamento, salvo che ne facciano domanda, i condannati minori degli anni diciotto e quelli indicati nell' di questo stesso regolamento.
Storico versioni
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