Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 37

Assegnazione agli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare

In vigore dal 12 lug 1931
Agli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare possono esser assegnati i condannati all'ergastolo e i condannati alla reclusione a norma degli del codice penale. Non possono esservi assegnati i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell' di questo regolamento, salvo che ne facciano domanda, i condannati minori degli anni diciotto e quelli indicati nell' di questo stesso regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-37

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