Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 33

Assegnazione alle case di rigore

In vigore dal 12 lug 1931
Sono assegnati alle case di rigore i condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione ostinatamente ribelli all'ordine o alla disciplina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-33

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